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Pagina 2 di 2 In caso di sentenza irrevocabile di condanna superiore a dieci anni di reclusione gli anni di permanenza in rete salgono a quindici, fino a venticinque anni se la pena inflitta è superiore a venti anni. Le conseguenze di tali previsioni sono facilmente individuabili: dal magma cibernetico scompariranno tutti i crimini commessi dai c.d. colletti bianchi (che di regola cadono sotto la scure della prescrizione o del patteggiamento), mentre prolifereranno i reati di omicidi e violenze. Di notevole entità si appalesa la sanzione pecuniaria, giacché, in caso di inottemperanza, trascorsi tre mesi senza che i dati riguardanti vecchi reati vengano rimossi il Garante della Privacy potrà applicare nei confronti dei soggetti responsabili un’ammenda che va dai 5.000 ai 100.000 euro e disporre la rimozione dei dati personali trattati illecitamente. Il rischio dunque è quello di una possibile strumentalizzazione attraverso un “facile”offuscamento del sito da parte del provider intimorito dall’entità stessa della sanzione. Non riesce a rassicurare o lo fa solo in parte il fatto che, secondo tale ddl, la cancellazione dei dati sul web non possa imporsi in riferimento a chi “esercita o abbia esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti ”. I problemi sollevati in realtà sono tanti e diversi, e oltre che giuridici, determinano il coinvolgimento interdisciplinare di altre materie quali la filosofia, la sociologia, la criminologia. Che dire di un soggetto che dopo aver scontato la pena sia riabilitato ai sensi dell’art. 178 c.p. o che abbia ottenuto la non menzione della condanna nel casellario giudiziario ex art. 175 c.p., che dire del famoso “reinserimento sociale” reso chiaramente più difficile dalla memoria perenne di un motore di ricerca e del difficile equilibrio con il diritto all’informazione? Più volte il Garante della Privacy è stato chiamato ad intervenire per la rimozione di informazioni relative ad un processo penale in corso, conclusosi magari con l’assoluzione dell’imputato ed invece cristallizzatosi sulla rete alle fasi iniziali. Nota è la richiesta fatta da due cittadini tedeschi rei dell’omicidio di un attore nell’estate del 1990 nei confronti del colosso Wikipedia, i quali appellandosi alla legge sulla privacy tedesca hanno richiesto la rimozione del link inerente il loro caso dalla pagina relativa all’attore assassinato. Il tema qui si interseca con la relazione tra il diritto nazionale e quello di una struttura sovranazionale quale internet e va a sua volta coordinato con il diritto all’informazione e con il diritto alla privacy. L’orizzonte digitale appare insomma foriero di nuove problematiche giuridiche che vanno ad aggiungersi ad un panorama già frastagliato e controverso e che sembrano porre più domande che soluzioni. Forse alla fine ha ragione Proust, attraverso la contrapposizione tra Tempo perduto e Tempo ritrovato è possibile rinvenire l’istante fuggito, il punto di non ritorno, certo basterebbe un po’ di buon senso condito con un pizzico di privacy ed una legge dalla parte di tutti e non schierata solo con i poteri forti...
Avv. Filippo Giorgio (Avvocato amministrativista in Bari, consulente O.p.p.i.c)
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