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giovedì 21 gennaio 2010
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Il diritto all’oblio tra rivoluzione telematica e privacy
Pagina 2
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Ovvero alla ricerca del tempo perduto nell’era digitale

‘La realtà non si forma che nella memoria’ (“Dalla parte di Swann”, M.Proust)
È risaputo: niente più dei meccanismi della memoria riesce spesso a stupirci e a dare l’abbrivio a quel tipo di recherche proustiana propria di ogni riscoperta. Anzi forse non serve neanche scomodare la madeleine del grande autore francese od opere nostrane come “La luna e i falò” di Pavese per capire come il tempo e gli eventi in esso compresi possano incidere sul percorso individuale delle nostre rievocazioni. Scriveva Bergson che in realtà “noi siamo il nostro passato ” : la nostra esperienza vive grazie al ricordo, di conseguenza tutto ciò che fa scaturire quella reminescenza incide sulla memoria stessa. La memoria (come recupero) e l’oblio (come abbandono) sono due concetti da sempre antitetici che tuttavia s’intersecano inevitabilmente, soprattutto in un mondo quale quello odierno, diviso tra la necessità di presenzialismo - spesso imposta dalla tecnologia e dai media, altre volte ricercata quale personale trampolino di lancio - e la fuga dal coro.

La parola d’ordine è interconnessione: oggi si comunica via e-mail, attraverso sms, social network, forum groups... Il World wide web è diventato il mondo alternativo dove lasciare tracce della nostra esistenza; ciò peraltro, sotto certi aspetti e contrariamente al passato, dove su internet dominava il nickname, dove si pensava di chattare con Monica e invece dall’altra parte dello schermo c’era Luigi, dove l’anonimato in altre parole serviva a creare quasi un diversivo rispetto alla vita reale.


La tendenza odierna invece sembra essere quella di auto-sponsorizzarsi: il web è diventato non solo un veicolo di promozione del proprio know how e della propria merce, ma anche un mezzo per sfruttare conoscenze proprie ed altrui e per restare perennemente in contatto con chicchessia. Eccoci pronti dunque a lasciare un po’ ovunque i nostri dati personali, da quelli anagrafici a quelli relativi a Università, specializzazioni, abitudini, hobbies etc. . Seminiamo tracce per i più svariati motivi, salvo poi pentirci e cercare di cancellare ogni impronta. Ma le maglie di internet riescono ad intrappolare ogni più piccolo dettaglio, anzi spesso conta proprio su quei dati inseriti con leggerezza ed abbandonati al loro destino. Il flusso di dati viene scomposto e ricomposto attraverso bit ed elettroni. Spesso è oggetto dei c.d. furti d’identità, altre volte viene ricercato e filtrato dalle società e servizi di marketing.

Certo è vero anche nella Rete esiste una “memoria a lungo termine” ed una a “breve termine”, ma rimane il fatto che vi sono informazioni che spesso fluttuano indelebilmente nel mare magnum telematico. Difficile resta il connubio tra la grande libertà consentita dalla Rete stessa e la privacy concernente ciascuno di noi, come difficile è stato conciliare e gestire sin dall’inizio le tematiche inerenti il diritto con quelle relative alla diffusione delle tecnologie informatiche.
Ma si può davvero configurare un diritto all’oblio su internet? Ed in caso affermativo qual è il fil rouge in grado di legarli e con quali garanzie ed eccezioni? La giurisprudenza nel corso degli anni lo ha identificato, collocandolo addirittura tra i diritti inviolabili della persona ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, come quel diritto spettante ad ognuno a non vedere riesposti al pubblico fatti personali che in passato sono stati oggetto di cronaca. In merito, senza dimenticare l’emendamento D’Alia o la proposta di legge Carlucci, appare singolare il disegno di legge n. 2455 presentato, mesi addietro, dalla deputata della Lega Nord Carolina Lussana. Preliminarmente va detto che secondo il ddl la norma in esame non può essere applicata chi è stato condannato all’ergastolo, per genocidio, terrorismo internazionale o strage; per quel che riguarda i termini di permanenza su internet questi variano in base alla condanna. Se si tratta di sentenza relativa ad una contravvenzione tre anni, che diventano cinque per quella che sancisce una pena inferiore a cinque anni di reclusione; dieci per un delitto con una condanna superiore a cinque anni.

 


 
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